ASSOCIAZIONE LE ALI DELLA SPERANZA

Associazione "Le ali della speranza" 

Onlus

C.F. 92064940858

Contrada Niscima s.n.c. - 93100 Caltanissetta

Tel. 0934 568022 - 3283779263

e-mail: lealidellasperanzaonlus@virgilio.it

© 2019 Associazione "Le ali della speranza"

 

STATUTO


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Art.1

Costituzione

E' costituita con sede in Caltanissetta in C.da Niscima, s.n.c. l'Associazione denominata  "LE ALI DELLA SPERANZA" - organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ai sensi del D.L. 4/12/1997 n. 460  di seguito detta associazione.

 L'Associazione: 

-    persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

-    svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

-    non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento,  fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-    impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-    in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 L'Associazione ha durata illimitata.

 Il consiglio direttivo può costituire sedi periferiche in altre località in Italia e all’estero, dotate o meno di autonomia giuridica e patrimoniale.

 

Art.2

Attività e scopi     

L’Associazione, laica ed apolitica, non ha scopi di lucro. Essa si propone di svolgere attività di beneficenza e di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo come scopo l’aiuto economico a favore di Chiara Cumella e della sua famiglia, minore affetta da diverse malattie rare gravi e invalidanti che richiedono costose e costanti cure specialistiche. Le malattie di cui soffrono Chiara, Laura e la loro mamma sono: Sindrome di Ehlers Danlos, Sindrome di Arnold Chiari, Instabilità cranio cervicale, Siringomielia, malformazioni della cerniera cranio cervicale, Midollo ancorato occulto, Cisti di Tavlov, Diabete Insipido, POTS (disfunzione del sistema nervoso autonomo), Mast Cell Activation, Insufficienza surrenalica, RSD (disturbo del dolore neuropatico), Disordine dei mitocondri (MSA), Cistite interstiziale, Ipertensione endocranica, Ipotensione endorcranica, vescica neurologica, gastroparesi e patologie ad esse connesse.

Le ali della speranza è un’Associazione che accoglie tutti coloro che sono stati colpiti da queste malattie sia in età pediatrica che in età adulta e che senza scopi di lucro attraverso attività di volontariato si impegna nel campo della ricerca, della cura, dell’assistenza ai malati ed alle loro famiglie.

A tale scopo l’Associazione potrà:

-    organizzare eventi, sportivi e non, concerti, convegni, conferenze, spettacoli, manifestazioni ed ogni altro evento conforme alle normative nazionali, al fine di promuovere l’Associazione e per raccogliere i fondi da destinarsi agli scopi associativi;

-    diffondere la conoscenza di queste patologie, incluse nella categorie delle malattie rare, mediante la promozione di iniziative di comunicazione attraverso i mass media e la distribuzione di materiali illustrativi;

-    istituire ed erogare premi, corsi di studio e borse di studio, nonché diffondere l’istruzione e l’informazione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche per accorciare il difficile iter diagnostico che se non completato in tempi brevi può portare a danni irreversibili;

-    stipulare accordi per l’affidamento in gestione di parte delle proprie attività e/o per lo svolgimento di servizi funzionali all’esercizio di dette attività;

-    acquistare e/o detenere e/o possedere e/o gestire beni mobili o immobili, attrezzature, impianti nonché altri materiali necessari o utili per l’espletamento della attività;

-    promuovere la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati e società;

-    promuovere l’assistenza, l’istruzione alle persone affette da queste patologie e alle loro famiglie affinché ne emergano le problematiche mediante le opportune informazioni;

-    sensibilizzare l’opinione pubblica, la stampa e le istituzione amministrative e sanitarie per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da queste patologie;

Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, ONG, enti pubblici  sia nazionali che internazionali i cui scopi siano affini a quelli dell’Associazione per facilitare la conoscenza in tempi brevi di tutte le possibilità di cure fino ad oggi esistenti per queste malattie rare.

In concomitanza di feste, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, celebrazioni, per il conseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà promuovere occasionalmente raccolte di fondi presso il pubblico, anche di modico valore.

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse e/ accessorie ai propri scopi, nei limiti consentiti dal d.Lgs 4-12-1997 n. 460, con espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate all’articolo 10 lettera a) del D.Lgs 460/1997.

 

Art.3

Soci

 Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo.

I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

 Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.

Tutti i soci cessano di appartenere all' Associazione per:

-    dimissioni volontarie;

-    non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-    morte;

-    indegnità deliberata dal consiglio direttivo.  In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

 

Art.4

Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente  o  per  delega,  a  svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere in ogni momento dall’appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare  le  quote  sociali  e  i  contributi  nell'ammontare  fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 

Art.5

Organi

Sono organi dell'Associazione:

-    l'assemblea;

-    il comitato;

-    il presidente;

 

Art.6

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

Le  riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso, raccomandata o fax).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è  regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega da altro socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

 L'assemblea ha i seguenti compiti:

-    eleggere i membri del comitato;

-    eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

-    approvare il programma di attività proposto dal comitato;

-    approvare il bilancio preventivo;

-    approvare il bilancio consuntivo;

-    approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

-    stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

 

Art.7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 12 mesi.

Le riunioni  sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (Email, messaggi, raccomandata, telegramma, fax).

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

-    eleggere il presidente;

-    assumere il personale;

-    nominare il segretario;

-    fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;

-    sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

-    determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale   approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-    il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal vice Presidente, qualora non sia presente nemmeno un vice Presidente, esso è presieduto da un consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentare l’Associazione davanti a terzi o in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’Associazione, spetta al Presidente;

-    il vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

-    il Consiglio Direttivo, laddove ne ravvisi la necessità di coinvolgere medici appartenenti a varie specializzazioni può organizzare dei comitati scientifici formati da persone di chiara competenza nelle patologie sopra indicate;

-   accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

-   ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

-   nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.

 

Art.8

Presidente

Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

In caso di necessità e di urgenza,  assume i provvedimenti  di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

 

Art.9

Segretario

Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

-    provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

-    provvede al disbrigo della corrispondenza;

-    è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

-    predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di Ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di Marzo.

-    provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della  documentazione relativa;

-    provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

 

Art.10

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversi dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Caltanissetta il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

 

Art.11

Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

 

Art.12

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-    quote associative e contributi dei soci;

-    contributi dei privati;

-    contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

-    contributi di organismi internazionali;

-    donazioni e lasciti testamentari;

-    introiti derivanti da convenzioni;

-    entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse;

-    ogni altro bene divenuto di titolarità dell’Associazione stessa a qualunque titolo;

-    rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

 

Art.13

Quota sociale

La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

 

Art.14

Bilancio o rendiconto

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti)  da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

 

Art.15

Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole dei 3\4 dei soci.

 

Art.17

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

 

 

 

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